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Guida imballaggi

La tua dichiarazione CONAI contiene già la tua impronta plastica

Guida Pubblicato il Ultima verifica normativa Di Plastic Credit Green Agency

Se la tua azienda produce o utilizza imballaggi, i chilogrammi di plastica che immetti sul mercato ogni anno li hai già dichiarati: sono nella dichiarazione del contributo ambientale CONAI, distinti per materiale. Quel numero è un dato documentato, non una stima, ed è il punto di partenza corretto per misurare l'impronta plastica dell'azienda. Questa guida spiega quali righe servono, che cosa la dichiarazione non copre e perché il contributo CONAI resta dovuto in ogni caso.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. i crediti non riducono il contributo CONAI: il confine

Che cos'è il contributo ambientale CONAI

Il contributo ambientale CONAI è un obbligo di legge (art. 224, comma 3, lett. h, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): finanzia la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio ed è dovuto da produttori e utilizzatori di imballaggi. L'adesione al sistema consortile, o a un sistema autonomo riconosciuto, è anch'essa un obbligo di legge. È l'attuazione italiana della responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi.

L'importo si determina in proporzione a quantità, peso e tipologia del materiale immesso sul mercato nazionale. Da qui viene la parte che interessa questa guida: per calcolare quanto devi, hai già dovuto contare quanto immetti.

Perché il dato che ti serve è già lì

Quando un'azienda si chiede «quanta plastica immetto», di solito comincia a stimare: metratura, consumi, medie di settore. È il passaggio più fragile di tutta la misurazione, perché una stima costruita su medie non regge a una domanda semplice — «da dove viene questo numero?».

Se presenti la dichiarazione CONAI, quella domanda ha già una risposta: il numero viene da un documento che hai compilato, firmato e trasmesso, costruito sui tuoi dati di acquisto e di vendita. Non è una stima di settore riferita a un'azienda tipo: è la tua quantità, per il tuo anno.

È una differenza che conta due volte. Conta nella qualità della misura, perché una base documentale è più precisa di un coefficiente. E conta nella difendibilità di ciò che dichiari: dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove norme sulle asserzioni ambientali introdotte nel Codice del Consumo dal decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, in attuazione della direttiva (UE) 2024/825, e un'affermazione ambientale che non si può dimostrare è contestabile. Un numero che nasce da un documento è dimostrabile per costruzione.

Dalla dichiarazione alla misurazione: che cosa cambia

La dichiarazione e la misurazione dell'impronta rispondono a due domande diverse, e questo va detto prima di usare l'una per l'altra.

La dichiarazione risponde a: quanti chilogrammi di imballaggio, per materiale, ho immesso sul mercato nazionale nel periodo di riferimento, ai fini del contributo dovuto.

La misurazione dell'impronta risponde a: quanti chilogrammi di plastica sono attribuibili al perimetro che dichiaro, nel periodo che dichiaro — imballaggi compresi, e non soltanto imballaggi.

Il passaggio dall'una all'altra è una riconciliazione, non una copia: si parte dalla riga della plastica della dichiarazione, si dichiara che cosa il perimetro include e che cosa esclude, si aggiunge ciò che la dichiarazione non registra e si sottrae ciò che non appartiene al perimetro. Il risultato è un numero con quattro etichette attaccate: unità di misura, perimetro, periodo, fonte del dato.

È la fase Valutazione, la prima delle quattro del percorso (Valutazione · Piano · Acquisto e ritiro · Attestazione). Il metodo, con i suoi limiti dichiarati, è in Come misuriamo l'impronta plastica: metodo, perimetro, limiti.

Se vuoi vedere subito un ordine di grandezza partendo dai chilogrammi che già conosci: calcola l'impronta plastica della tua azienda.

Che cosa la dichiarazione non copre

Usare la dichiarazione come base documentale funziona a una condizione: sapere che cosa resta fuori. Le voci che nella pratica mancano più spesso sono quattro.

  1. La plastica che non è imballaggio. Film di processo, teli, componenti, dispositivi di protezione, articoli monouso non destinati a contenere il prodotto: non sono imballaggi e non entrano nella dichiarazione, ma possono pesare molto nell'impronta reale.
  2. La plastica consumata e non immessa. Un'attività di servizi, uno studio professionale, una struttura ricettiva consumano plastica senza immettere imballaggi sul mercato: per loro la dichiarazione CONAI non esiste, e la misurazione parte da altre fonti — quantità acquistate, postazioni, metratura, coperti, camere.
  3. Le esclusioni e le particolarità del meccanismo contributivo. Esportazioni, casi di esenzione, procedure particolari: incidono su ciò che risulta dichiarato e vanno considerati nella riconciliazione.
  4. Il perimetro che scegli tu. La dichiarazione riguarda il mercato nazionale; il perimetro di una valutazione dell'impronta lo definisci tu — un sito, una linea di prodotto, l'intera azienda — e va scritto, non sottinteso.

Nessuna di queste quattro voci rende la dichiarazione inutile. Rendono necessario il passaggio in più: partire dal documento e dichiarare che cosa gli si aggiunge e che cosa gli si toglie.

Il punto che non si può fraintendere: i crediti non riducono il contributo

Lo scriviamo qui, nella pagina che tratta il tema, e non in una nota a fondo pagina.

Il contributo ambientale CONAI è dovuto per legge, a prescindere da qualunque iniziativa volontaria. L'acquisto e il ritiro di crediti CSR non sostituiscono, non riducono e non assolvono il contributo ambientale CONAI, né alcun obbligo di responsabilità estesa del produttore. Sono due piani che non si toccano: uno è un obbligo, l'altro è un contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

C'è però un uso legittimo, ed è quello di cui parla questa guida: il lavoro già fatto per la dichiarazione diventa la base documentale della misurazione dell'impronta. Non si risparmia un obbligo: si riusa un dato.

Il confine per esteso, con tutte le voci: Crediti plastici, CONAI ed EPR: cosa non sostituiscono.

Che cosa portare alla valutazione

Quattro documenti, in ordine di utilità.

  1. L'ultima dichiarazione del contributo ambientale CONAI, con il dettaglio per materiale.
  2. Le fatture d'acquisto dei materiali plastici non compresi negli imballaggi dichiarati.
  3. Le specifiche tecniche degli imballaggi che utilizzi, se disponibili: servono a riconciliare pesi unitari e quantità.
  4. La definizione del perimetro e dell'anno che vuoi misurare — anche solo in due righe: è la decisione che rende il numero una misura invece che una cifra.

Chi non presenta la dichiarazione CONAI non è escluso da nulla: la valutazione parte dalle altre fonti e lo dichiara. Il criterio resta lo stesso — fonti documentali prima delle stime, e le stime dichiarate come tali.

Dalla riga della dichiarazione al dato della misurazione

Dalla riga della dichiarazione al dato della misurazione
Che cosa trovi nella dichiarazioneChe cosa diceCome si usa nella misurazione
Chilogrammi per materiale, riga plasticaIl peso di imballaggi in plastica immessi sul mercato nazionale nel periodo dichiaratoBase documentale di partenza dei chilogrammi del perimetro
Chilogrammi degli altri materiali (carta, vetro, acciaio, alluminio, legno, plastica biodegradabile)Il peso per gli altri materialiNon entra nell'impronta plastica; utile a inquadrare la composizione degli imballaggi
Periodo di riferimento della dichiarazioneL'arco temporale a cui i chilogrammi si riferisconoDefinisce il periodo della misurazione, o il criterio per riallinearlo all'anno scelto
Ruolo dichiarato (produttore o utilizzatore)Quale posizione occupa l'azienda nella filiera dell'imballaggioServe a definire che cosa è attribuibile al perimetro e che cosa appartiene a monte o a valle
Voci di rettifica, esclusione o esenzioneCiò che riduce o esclude l'imponibile del contributoVa considerato nella riconciliazione: un chilogrammo escluso dal contributo può essere presente nell'impronta

Regola della tabella: la colonna di destra è una riconciliazione dichiarata, non un travaso automatico. Ogni scostamento fra la dichiarazione e i chilogrammi misurati è scritto nella Scheda di Attestazione del Servizio.

Changelog

Changelog
DataChe cosa è cambiatoFonte
30/07/2026Prima pubblicazione

Fonti

  • D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 224, comma 3, lett. h (natura e funzione del contributo ambientale CONAI) e art. 221 (obbligo di adesione al sistema) — Normattiva
  • Guida CONAI all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale, edizione in vigore — CONAI
  • Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 — asserzioni ambientali, applicabile dal 27 settembre 2026 — Normattiva · Gazzetta Ufficiale
  • Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), in vigore dall'11 febbraio 2025, applicabile dal 12 agosto 2026 — EUR-Lex
Comprare crediti plastici riduce il contributo CONAI che devo versare?

No. Il contributo ambientale CONAI è un obbligo di legge e resta dovuto per intero. I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non lo sostituiscono e non lo riducono, e non assolvono alcun obbligo di responsabilità estesa del produttore. Il confine, per esteso.

La mia azienda non presenta la dichiarazione CONAI: posso misurare lo stesso l'impronta?

Sì. La dichiarazione è la base documentale migliore quando esiste; quando non esiste si parte dalle altre fonti — quantità acquistate, metratura, postazioni, camere, coperti — e la natura della fonte viene dichiarata insieme al numero.

I chilogrammi dell'impronta coincidono con quelli della dichiarazione?

Di norma no, e va detto. La dichiarazione riguarda gli imballaggi immessi sul mercato nazionale; l'impronta riguarda il perimetro che dichiari, che può comprendere plastica non da imballaggio ed escludere quote non attribuibili. Lo scostamento si scrive nella Scheda di Attestazione del Servizio: è la differenza fra una misura e una cifra.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

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