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Guida PPWR · HoReCa

Monodosi e monouso in hotel e ristoranti: le date vere del PPWR

Guida Pubblicato il Ultima verifica normativa Di Plastic Credit Green Agency

No: le monodosi e i formati monouso di hotel, bar e ristoranti non sono stati vietati il 12 agosto 2026. Il divieto esiste, ma scatta il 1° gennaio 2030 (art. 25 e Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40 — PPWR). Dal 12 agosto 2026 si applicano solo i requisiti generali del regolamento. In questa pagina trovi la data corretta per ogni formato, con la fonte, e cosa conviene fare da qui al 2030.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. cosa i crediti plastici non sostituiscono

Cosa è successo davvero il 12 agosto 2026

Il 12 agosto 2026 è iniziata l'applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR): requisiti sulle sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori economici. Nessun formato monouso è stato vietato in quella data. Le restrizioni sui formati — quelle che riguardano bustine, flaconcini e stoviglie in plastica del consumo in loco — sono fissate dall'art. 25 e dall'Allegato V e si applicano dal 1° gennaio 2030. Per il quadro completo delle scadenze: PPWR: scadenzario degli obblighi imballaggi 2026-2030.

La tabella per formato: cosa è vietato e da quando

La tabella per formato: cosa è vietato e da quando
FormatoCosa prevede il PPWRDa quandoChi riguardaFonte primariaStato
Tutti i formati HoReCaNessun divieto alla data di applicazione generale: valgono i requisiti generali (sostanze, conformità, ruoli)12/08/2026Tutti gli operatoriReg. (UE) 2025/40in vigore
Porzioni monodose in plastica monouso: condimenti, conserve, salse, creamer, zucchero, insaporitori (consumo in loco)Divieto di immissione sul mercato. Take-away escluso01/01/2030Ristoranti, bar, hotelart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura
Miniature di cortesia per cosmetici, igiene e toeletta (flaconcini shampoo, kit bagno)Divieto nel settore ricettivo — qualsiasi materiale, non solo plastica01/01/2030Hotel e strutture ricettiveart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura
Imballaggi in plastica monouso per cibi e bevande riempiti e consumati nei localiDivieto per il consumo in loco01/01/2030HoReCaart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura
Film di raggruppamento in plastica monouso (multipack di bottiglie, lattine, vasetti)Divieto — contesto: riguarda soprattutto beverage e GDO01/01/2030Beverage, GDOart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura
Imballaggi in plastica monouso per ortofrutta fresca < 1,5 kgDivieto — contesto01/01/2030GDO, ortofruttaart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura

Cosa il divieto non copre

Tre precisazioni che evitano acquisti e dismissioni sbagliate:

  • Il take-away è escluso dal divieto sulle porzioni monodose di condimenti, salse, zucchero e creamer: la restrizione riguarda il consumo nei locali.
  • Le miniature di cortesia del settore ricettivo (flaconcini shampoo, kit igiene) sono un caso a parte: la voce non è limitata alla plastica — copre qualsiasi materiale. Sostituire il flaconcino di plastica con uno in altro materiale monouso non risolve.
  • Per le voci riferite alla plastica, gli imballaggi a base carta con contenuto di plastica fino al 5% in peso non rientrano nel divieto.

Nota di perimetro: i divieti già in vigore da anni su alcuni articoli monouso (piatti, posate, cannucce) derivano da un'altra disciplina, quella sulla plastica monouso (Dir. (UE) 2019/904 e recepimento italiano). Confondere le due discipline è l'origine di metà degli errori che circolano.

Perché in rete si leggono date diverse

Nei primi mesi del 2026 diverse testate di settore hanno collocato lo «stop al monouso» ad agosto 2026, e alcuni fornitori del canale alberghiero hanno pubblicato contenuti di segno opposto per correggere l'allarme. La ragione dell'equivoco è sempre la stessa: il 12 agosto 2026 è la data di applicazione generale del regolamento, non la data dei divieti sui formati. Le date valide sono quelle del testo del regolamento, che trovi linkato in ogni riga della tabella qui sopra — ed è il motivo per cui questa guida riporta la data di ultima verifica normativa in testa.

Cosa conviene fare da qui al 2030

  1. Inventario dei formati: quali monodosi e monouso usi oggi, in quali reparti (colazione, camera, bar, ristorante), con quali volumi annui.
  2. Piano di sostituzione con i tempi giusti: il 2030 premia chi programma gli acquisti nei rinnovi naturali di fornitura, senza dismissioni d'urgenza — e la voce «miniature di cortesia» va pianificata su soluzioni ricaricabili, non su un cambio di materiale.
  3. Misura del residuo: dopo le sostituzioni resta una quantità di plastica che entra e esce dalla struttura ogni anno. Conoscerla in chilogrammi è la base di qualunque comunicazione difendibile. Per una prima stima sulla tua struttura: misura il residuo.

Questa guida descrive la pratica operativa, non dà pareri legali: per l'applicazione al tuo caso rivolgiti al tuo consulente.

Le bustine di ketchup e zucchero sono già vietate?

No. Il divieto sulle porzioni monodose in plastica per il consumo in loco scatta il 1° gennaio 2030 (art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40). Il take-away è escluso.

Posso sostituire i flaconcini di plastica con miniature in altro materiale?

Dal 1° gennaio 2030 no, se restano monouso: la voce dell'Allegato V sulle miniature di cortesia del settore ricettivo copre qualsiasi materiale. La direzione è il ricaricabile.

Cosa succede alle scorte a magazzino nel 2030?

Il divieto riguarda l'immissione sul mercato dei formati elencati. Come gestire le scorte già acquistate va valutato con il proprio consulente sulla base del testo del regolamento.

I crediti plastici mi esentano da questi divieti?

No. Nessun contributo volontario sostituisce un divieto di legge: i crediti CSR documentano un contributo aggiuntivo, non un adempimento. Il confine: Crediti plastici, CONAI ed EPR.

Changelog

  • 30/07/2026 — Prima stesura. Date e contenuto dell'Allegato V verificati su fonte istituzionale e fonti giuridiche concordanti; numerazione delle voci in attesa di riscontro su EUR-Lex. — Reg. (UE) 2025/40.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), art. 25 e Allegato V — EUR-Lex
  2. Commissione europea, DG Ambiente — pagina Packaging waste

Per approfondire

Guida normativa

Regolamento imballaggi PPWR: scadenzario degli obblighi 2026-2030

Scadenzario datato del Regolamento (UE) 2025/40: cosa si applica dal 12 agosto 2026, cosa scatta dal 2030. Fonte primaria per ogni riga, changelog e data di verifica.

Guida normativa

Crediti plastici, CONAI ed EPR: cosa sono e cosa non sono

I crediti plastici non sostituiscono PPWR, EPR, contributo CONAI né la rendicontazione: il confine tra strumento volontario e obblighi di legge, spiegato.