Guida normativa
Regolamento imballaggi PPWR: scadenzario degli obblighi 2026-2030
Scadenzario datato del Regolamento (UE) 2025/40: cosa si applica dal 12 agosto 2026, cosa scatta dal 2030. Fonte primaria per ogni riga, changelog e data di verifica.
Guida PPWR · HoReCa
No: le monodosi e i formati monouso di hotel, bar e ristoranti non sono stati vietati il 12 agosto 2026. Il divieto esiste, ma scatta il 1° gennaio 2030 (art. 25 e Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40 — PPWR). Dal 12 agosto 2026 si applicano solo i requisiti generali del regolamento. In questa pagina trovi la data corretta per ogni formato, con la fonte, e cosa conviene fare da qui al 2030.
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. cosa i crediti plastici non sostituiscono
Il 12 agosto 2026 è iniziata l'applicazione generale del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR): requisiti sulle sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori economici. Nessun formato monouso è stato vietato in quella data. Le restrizioni sui formati — quelle che riguardano bustine, flaconcini e stoviglie in plastica del consumo in loco — sono fissate dall'art. 25 e dall'Allegato V e si applicano dal 1° gennaio 2030. Per il quadro completo delle scadenze: PPWR: scadenzario degli obblighi imballaggi 2026-2030.
| Formato | Cosa prevede il PPWR | Da quando | Chi riguarda | Fonte primaria | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutti i formati HoReCa | Nessun divieto alla data di applicazione generale: valgono i requisiti generali (sostanze, conformità, ruoli) | 12/08/2026 | Tutti gli operatori | Reg. (UE) 2025/40 | in vigore |
| Porzioni monodose in plastica monouso: condimenti, conserve, salse, creamer, zucchero, insaporitori (consumo in loco) | Divieto di immissione sul mercato. Take-away escluso | 01/01/2030 | Ristoranti, bar, hotel | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| Miniature di cortesia per cosmetici, igiene e toeletta (flaconcini shampoo, kit bagno) | Divieto nel settore ricettivo — qualsiasi materiale, non solo plastica | 01/01/2030 | Hotel e strutture ricettive | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| Imballaggi in plastica monouso per cibi e bevande riempiti e consumati nei locali | Divieto per il consumo in loco | 01/01/2030 | HoReCa | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| Film di raggruppamento in plastica monouso (multipack di bottiglie, lattine, vasetti) | Divieto — contesto: riguarda soprattutto beverage e GDO | 01/01/2030 | Beverage, GDO | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| Imballaggi in plastica monouso per ortofrutta fresca < 1,5 kg | Divieto — contesto | 01/01/2030 | GDO, ortofrutta | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
Tre precisazioni che evitano acquisti e dismissioni sbagliate:
Nota di perimetro: i divieti già in vigore da anni su alcuni articoli monouso (piatti, posate, cannucce) derivano da un'altra disciplina, quella sulla plastica monouso (Dir. (UE) 2019/904 e recepimento italiano). Confondere le due discipline è l'origine di metà degli errori che circolano.
Nei primi mesi del 2026 diverse testate di settore hanno collocato lo «stop al monouso» ad agosto 2026, e alcuni fornitori del canale alberghiero hanno pubblicato contenuti di segno opposto per correggere l'allarme. La ragione dell'equivoco è sempre la stessa: il 12 agosto 2026 è la data di applicazione generale del regolamento, non la data dei divieti sui formati. Le date valide sono quelle del testo del regolamento, che trovi linkato in ogni riga della tabella qui sopra — ed è il motivo per cui questa guida riporta la data di ultima verifica normativa in testa.
Questa guida descrive la pratica operativa, non dà pareri legali: per l'applicazione al tuo caso rivolgiti al tuo consulente.
No. Il divieto sulle porzioni monodose in plastica per il consumo in loco scatta il 1° gennaio 2030 (art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40). Il take-away è escluso.
Dal 1° gennaio 2030 no, se restano monouso: la voce dell'Allegato V sulle miniature di cortesia del settore ricettivo copre qualsiasi materiale. La direzione è il ricaricabile.
Il divieto riguarda l'immissione sul mercato dei formati elencati. Come gestire le scorte già acquistate va valutato con il proprio consulente sulla base del testo del regolamento.
No. Nessun contributo volontario sostituisce un divieto di legge: i crediti CSR documentano un contributo aggiuntivo, non un adempimento. Il confine: Crediti plastici, CONAI ed EPR.
I crediti plastici sono un contributo volontario.
I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).
Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.
I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.
Fonti
Guida normativa
Scadenzario datato del Regolamento (UE) 2025/40: cosa si applica dal 12 agosto 2026, cosa scatta dal 2030. Fonte primaria per ogni riga, changelog e data di verifica.
Guida normativa
I crediti plastici non sostituiscono PPWR, EPR, contributo CONAI né la rendicontazione: il confine tra strumento volontario e obblighi di legge, spiegato.