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Guida Claim ambientali

Green claims sulla plastica: cosa cambia dal 27 settembre 2026

Guida Pubblicato il Ultima verifica normativa Di Plastic Credit Green Agency

Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove norme sulle asserzioni ambientali introdotte nel Codice del Consumo dal D.lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, in attuazione della direttiva (UE) 2024/825. Le asserzioni ambientali generiche non dimostrate, le etichette di sostenibilità senza sistema di certificazione e i claim di neutralità da compensazione delle emissioni diventano pratiche in ogni caso ingannevoli. Questa guida mostra, con esempi prima e dopo, come si riscrive un messaggio sulla plastica.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. cosa i crediti plastici non sostituiscono

Cosa cambia in pratica

Il D.lgs. 30/2026 introduce nel Codice del Consumo le definizioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica ed etichetta di sostenibilità (art. 18) e amplia l'elenco delle pratiche in ogni caso ingannevoli (art. 23, comma 1) — vietate di per sé, senza valutazione caso per caso:

  • asserzione ambientale generica senza dimostrazione dell'eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti (lett. d-bis);
  • asserzione sull'intero prodotto o sull'intera attività quando riguarda solo un aspetto (lett. d-ter);
  • claim di impatto neutro, ridotto o positivo basato sulla compensazione delle emissioni di gas serra (lett. d-quater);
  • etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione né stabilita da autorità pubbliche (lett. b-bis);
  • presentare requisiti imposti per legge come tratto distintivo dell'offerta (lett. l-bis).

In più, le asserzioni su prestazioni ambientali future richiedono impegni chiari, oggettivi, pubblici e verificabili in un piano di attuazione dettagliato (art. 21, lett. b-ter).

Una precisazione che in molti contenuti manca: la Green Claims Directive è una proposta in stallo, non una legge. Le norme applicabili in Italia sono quelle citate qui: D.lgs. 30/2026 (dalla Dir. (UE) 2024/825) e, per gli imballaggi, il Reg. (UE) 2025/40.

Le parole che non reggono più da sole

«Sostenibile», «green», «eco-friendly», «amico dell'ambiente», «a basso impatto» (esempi non conformi se usati come claim): da sole sono asserzioni generiche. Non sono parole vietate in assoluto — «strategia di sostenibilità» come descrizione di un'attività resta lecita — ma usate come claim di prodotto o d'azienda richiedono la dimostrazione, e nella pratica quasi mai esiste.

La regola operativa è semplice: ogni aggettivo ambientale va sostituito da un fatto specifico, con la prova accanto. Se il fatto non c'è, il claim non si scrive.

Il metodo in quattro controlli

Prima di pubblicare qualsiasi messaggio ambientale, quattro domande:

  1. Chi lo afferma e su cosa? Ogni «certificato», «verificato», «riconosciuto» richiede, nella stessa frase: chi lo ha fatto, su quale perimetro, con quale documento, dove si controlla. Un participio passato senza agente («processo verificato») è la forma grammaticale del claim indifendibile.
  2. C'è un numero? Allora servono unità, perimetro, periodo e fonte. Una percentuale richiede anche numeratore e denominatore. Una quantità senza perimetro è una quantificazione ingannevole.
  3. La prova è raggiungibile? Un documento che il lettore non può aprire non sostanzia nulla. Ogni badge grafico deve portare al documento che lo sostiene.
  4. C'è un assoluto? «100%», «zero impatto», «elimina», «totale», i primati («il primo», «leader») (esempi non conformi): si tolgono. Al loro posto, il dato misurato nel perimetro dichiarato.

L'ultimo controllo riguarda l'insieme: la norma valuta l'impressione generale, non la singola frase. Un testo prudente sopra una fotografia di oceano incontaminato comunica più della frase — e l'immagine è parte del claim.

Esempi: prima e dopo

Esempi: prima e dopo
Prima *(non conforme)*Perché non reggeDopo *(difendibile)*
«Packaging 100% green»Asserzione generica + assoluto senza base di calcolo«Astuccio con [X]% di fibra riciclata certificata [schema, ente, anno]: [link al certificato]»
«Prodotto amico dell'ambiente»Generica, riferita all'intero prodotto«Confezione alleggerita da [X] a [Y] g di plastica ([-Z] g per pezzo, dal [anno])»
«Processo produttivo verificato»Participio senza agente: chi, cosa, dove?«Processo certificato [schema] da [ente], certificato n. [N], valido fino al [data]: [link al registro]»
«Azienda plastic neutral»Promessa di stato assoluto«Nel [anno] abbiamo finanziato la rimozione e il riciclo di [X] kg di plastica, perimetro [Y]. Certificato di ritiro n. [N]»

Il caso dei claim sulla plastica

Tre situazioni ricorrenti nel nostro campo:

  • «Plastic neutral». Il divieto per se della lett. d-quater riguarda i gas serra; un'asserzione di neutralità plastica non sostanziata resta attaccabile come asserzione generica o riferita all'intera attività. La risposta completa, scritta da chi ha riscritto i propri claim, è qui: si può ancora dire plastic neutral?
  • «Plastic free». È un claim di eliminazione: si sostiene solo dove la plastica è stata effettivamente eliminata nel perimetro dichiarato. Presentare la compensazione come equivalente all'eliminazione è precisamente il tipo di equivalenza che la disciplina colpisce.
  • Contributi e compensazioni. Sono dichiarabili come ciò che sono: un contributo volontario, misurato, con perimetro, periodo e documento. Mai come azzeramento, mai come adempimento di un obbligo.

In ogni caso il punto di partenza è lo stesso: sapere quanti chilogrammi di plastica attraversano il tuo perimetro. Senza quel numero, nessuna riscrittura è possibile. Una prima stima si ottiene in due minuti: calcola l'impronta plastica della tua azienda.

Chi controlla

Le asserzioni ambientali ingannevoli sono pratiche commerciali scorrette: l'AGCM può applicare sanzioni da 5.000 a 10.000.000 di euro (art. 27, comma 9, Codice del Consumo). Non serve un procedimento per subire il danno maggiore: un claim smentibile in un minuto — da un concorrente, un cliente o un giornalista — costa reputazione prima ancora che sanzioni.

Questa guida descrive una pratica di comunicazione, non un parere legale: la valutazione delle tue asserzioni va condotta con il tuo consulente.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

Esiste una lista di parole vietate?

La norma non vieta parole: vieta asserzioni non dimostrate. In pratica, però, le espressioni generiche («green», «sostenibile», «eco») usate come claim richiedono una dimostrazione che raramente esiste: la via sicura è sostituirle con fatti specifici e provati.

Vale anche per la comunicazione B2B?

La disciplina del Codice del Consumo protegge i consumatori; per i rapporti tra imprese esiste la disciplina sulla pubblicità ingannevole (D.lgs. 2 agosto 2007, n. 145). La pratica corretta — prove, perimetri, niente assoluti — è la stessa, e conviene su entrambi i fronti.

Devo correggere anche i contenuti già pubblicati?

Un'asserzione resta pubblicata finché è online: la data di pubblicazione originaria non la protegge. La sequenza ragionevole è: censire i claim esistenti, correggere prima quelli smentibili più facilmente, documentare le correzioni. Come impostare la comunicazione dell'anno, invece, si decide a valle della misura del proprio perimetro.

Fonti

  1. Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 — GU Serie Generale n. 56 del 09/03/2026 — Normattiva · Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/sg
  2. Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024 — EUR-Lex
  3. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 18-27 — Normattiva
  4. Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) — EUR-Lex

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