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Guida Claim ambientali

Compensazione e claim: cosa un'azienda può ancora dichiarare

Guida Pubblicato il Ultima verifica normativa Di Plastic Credit Green Agency

Dipende da come lo dici. «Plastic Neutral» è il nome di un percorso di misurazione e compensazione: indica la compensazione dei chilogrammi misurati nel perimetro dichiarato, non l'assenza di impatto. Dal 27 settembre 2026 — data di applicazione del D.lgs. 30/2026 — un'asserzione di neutralità plastica non sostanziata ricade tra le asserzioni ingannevoli. Resta dichiarabile il contributo misurato: chilogrammi, perimetro, periodo e documento di prova. In questa guida: cosa dice la norma e come formularlo.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. cosa i crediti plastici non sostituiscono

Cosa dice la legge dal 27 settembre 2026

Dal 27 settembre 2026 si applicano le nuove norme sulle asserzioni ambientali introdotte nel Codice del Consumo dal Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (pubblicato in GU Serie Generale n. 56 del 09/03/2026), in attuazione della direttiva (UE) 2024/825. Le novità rilevanti per chi comunica la plastica, in linguaggio operativo:

  • è in ogni caso ingannevole l'asserzione ambientale generica («green», «amico dell'ambiente», «sostenibile») se non puoi dimostrare l'eccellenza delle prestazioni ambientali pertinenti (art. 23, comma 1, lett. d-bis, Codice del Consumo);
  • è in ogni caso ingannevole l'asserzione riferita all'intero prodotto o all'intera attività quando riguarda solo un aspetto (lett. d-ter);
  • è in ogni caso ingannevole asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha impatto neutro, ridotto o positivo in termini di emissioni (lett. d-quater);
  • è in ogni caso ingannevole esibire un'etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non stabilita da autorità pubbliche (lett. b-bis).

Un punto merita precisione, perché in rete si legge il contrario: il divieto secco della lett. d-quater riguarda solo i gas serra («carbon neutral» da compensazione). La «neutralità plastica» da compensazione non è letteralmente in quell'elenco. La legge vieta i claim di neutralità basati sulla compensazione delle emissioni e le asserzioni ambientali generiche non dimostrate; un claim di neutralità plastica non sostanziato ricade nelle asserzioni ingannevoli — attaccabile caso per caso come asserzione generica (d-bis), come asserzione sull'intero prodotto o attività (d-ter) o come pratica ingannevole ordinaria (artt. 21-22).

Tradotto: chi semplifica in «la compensazione è vietata» sbaglia. E chi continua a promettere neutralità assoluta si espone su più fronti contemporaneamente.

Quindi «plastic neutral» è vietato?

Come promessa di stato — «la nostra azienda è plastic neutral», «prodotto a impatto zero sulla plastica» (esempi non conformi) — è una costruzione indifendibile: afferma un risultato assoluto che nessuna misurazione può sostenere, perché ogni misurazione ha un perimetro e un periodo.

Come nome di un percorso, con la definizione accanto e i dati sotto, è un'altra cosa: descrive un metodo — misurazione dei chilogrammi, acquisto e ritiro dei crediti corrispondenti, certificato di ritiro — senza affermare l'assenza di impatto. C'è anche un secondo fronte, spesso trascurato: un marchio o badge «plastic neutral» esibito come sigillo, senza un sistema di certificazione alle spalle, ricade nella fattispecie delle etichette di sostenibilità (lett. b-bis). È il motivo per cui il percorso non è, e non si presenta come, una certificazione: il percorso e perché non è una certificazione.

Cosa si può ancora dichiarare

La formulazione difendibile separa riduzione e compensazione e si regge su quattro elementi, tutti presenti:

  1. una quantità misurata, in chilogrammi, con il metodo dichiarato;
  2. un perimetro esplicito: cosa è incluso e cosa no;
  3. un periodo: anno o intervallo;
  4. un documento verificabile: il certificato di ritiro dei crediti, intestato all'azienda.

Lo schema: «Nel [anno] abbiamo finanziato la rimozione e il riciclo di [X] kg di plastica, pari al perimetro [descrizione]. Certificato di ritiro n. [numero].» Un'affermazione così non promette neutralità: documenta un contributo. Ed è il tipo di affermazione che regge a una richiesta di prove — di un cliente, di un giornalista o dell'AGCM.

Il punto di partenza è sempre la misura: senza chilogrammi, perimetro e periodo non c'è formulazione che tenga. Per una prima stima del tuo perimetro: calcola l'impronta plastica della tua azienda.

Come lo abbiamo risolto noi

Questa guida non è scritta da osservatori: prima del 27 settembre 2026 abbiamo riscritto i nostri stessi claim. Abbiamo tolto le promesse di neutralità e le parole assolute, e le abbiamo sostituite con ciò che possiamo provare: la misurazione dell'impronta nel perimetro dichiarato, l'acquisto e il ritiro dei crediti secondo il rapporto di conversione del programma CSR — 1 kg di plastica = 10 crediti CSR da acquistare e ritirare dal mercato — e il certificato di ritiro intestato al cliente. Cosa è certificato da enti terzi nella filiera industriale, e cosa no, lo dichiariamo in una pagina dedicata: i certificati, cosa provano e cosa no.

La regola che ne abbiamo ricavato vale per qualunque azienda: se una dichiarazione non è dimostrabile con un documento, non si pubblica. Non è una rinuncia: dopo il 27 settembre 2026 è l'unico modo di comunicare che non crea un rischio.

Esempi: prima e dopo

Esempi: prima e dopo
Prima (non conforme)Dopo (difendibile)
«Siamo un'azienda plastic neutral»«Nel [anno] abbiamo finanziato la rimozione e il riciclo di [X] kg di plastica, pari al perimetro [Y]. Certificato di ritiro n. [N].»
«Prodotto a impatto zero sulla plastica»«Questo prodotto contribuisce alla rimozione e al riciclo di [X] kg di plastica — [anno]. Verifica: [URL].»
«Compensiamo integralmente la nostra impronta»«Compensiamo i chilogrammi misurati nel perimetro dichiarato: [X] kg nel [anno], [perimetro].»

(Le formulazioni in colonna sinistra sono esempi dichiarati non conformi: non sono claim dell'agenzia.)

Per il quadro completo su tutte le asserzioni ambientali — non solo la neutralità — la guida di riferimento è Green claims sulla plastica: cosa cambia dal 27 settembre 2026.

Questa guida descrive una pratica di comunicazione, non un parere legale: per l'interpretazione delle norme rivolgiti al tuo consulente.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

E «carbon neutral»? Vale la stessa regola?

No, è più severa: asserire un impatto neutro, ridotto o positivo sulla base della compensazione delle emissioni di gas serra è in ogni caso ingannevole (art. 23, comma 1, lett. d-quater, Codice del Consumo). Per la plastica il divieto per se non c'è, ma un'asserzione non sostanziata resta attaccabile su altre basi.

Posso mettere un badge «plastic neutral» sul packaging?

Un badge che sembra un sigillo di certificazione, senza un sistema di certificazione alle spalle, ricade nelle etichette di sostenibilità vietate (lett. b-bis). Ciò che si può stampare è una dichiarazione di contributo con quantità, anno e un link di verifica — non un marchio attestante.

Chi controlla, e cosa rischia chi sbaglia?

Le asserzioni ambientali ingannevoli sono pratiche commerciali scorrette: se ne occupa l'AGCM (art. 27 Codice del Consumo). Le regole e gli importi sono nella guida Green claims sulla plastica.

Fonti

  1. Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 — GU Serie Generale n. 56 del 09/03/2026 — Normattiva · Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/sg
  2. Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024 — EUR-Lex
  3. D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), artt. 18-27 — Normattiva

Per approfondire

Guida normativa

Green claims sulla plastica: cosa cambia dal 27 settembre 2026

Dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali non sostanziate sono sanzionabili: cosa cambia per chi comunica la plastica, con esempi di riscrittura prima e dopo.

Approfondimento

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