Guida normativa
Monodosi e monouso in hotel e ristoranti: le date vere del PPWR
Le monodosi non sono vietate dal 12 agosto 2026: il divieto dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40 scatta il 1° gennaio 2030. La tabella per formato, con le fonti.
Guida PPWR
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), in vigore dall'11 febbraio 2025, si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data valgono i requisiti generali su sostanze, dichiarazione di conformità e ruoli degli operatori economici. Le restrizioni sui formati monouso, la riciclabilità obbligatoria e il contenuto minimo riciclato scattano invece dal 1° gennaio 2030. In questa pagina trovi ogni scadenza con l'articolo e la fonte primaria, riga per riga.
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. i crediti non adempiono al PPWR: il confine
Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l'11 febbraio 2025. È un regolamento, non una direttiva: si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.
L'applicazione generale è iniziata il 12 agosto 2026. Non è la data in cui «tutto è vietato»: è la data da cui valgono i requisiti generali, mentre gli obblighi più incisivi hanno scadenze proprie, distribuite fino al 2040. È esattamente qui che gran parte dei contenuti in circolazione fa confusione: questa pagina esiste per tenere le date separate e verificate.
Dal 12 agosto 2026 si applicano i requisiti generali del regolamento: le regole sulle sostanze presenti negli imballaggi, la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica, la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori).
Cosa significa in pratica: se immetti sul mercato imballaggi o prodotti imballati, da quella data devi sapere quale ruolo ricopri nella catena e quali documenti ti competono. Nessun formato è stato vietato in quella data.
Tre blocchi di obblighi hanno come data il 1° gennaio 2030:
Per l'art. 3, par. 1, punto 13 del regolamento, fabbricante è chi fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Tradotto: anche l'azienda che fa produrre packaging a marchio proprio (private label) assume gli obblighi del fabbricante — documentazione tecnica e dichiarazione di conformità comprese. È il punto che più spesso sorprende le PMI: l'obbligo non segue chi stampa l'imballaggio, segue il marchio.
L'etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali (art. 12), basata su pittogrammi per facilitare la raccolta differenziata, si applica dal 12 agosto 2028 — oppure da 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione che ne definiscono formato e specifiche, se successiva. È previsto un periodo transitorio per gli imballaggi fabbricati o importati prima di quella data. Chi la colloca nel 2026 confonde l'applicazione generale del regolamento con questo obbligo specifico.
Il regolamento fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite: −5% entro il 31/12/2030, −10% entro il 2035, −15% entro il 2040, rispetto al 2018 (art. 43). Sono obiettivi a carico degli Stati membri, non delle singole imprese: li riportiamo come contesto, perché orienteranno le politiche nazionali, non perché siano un adempimento della tua azienda.
Tre azioni concrete, nell'ordine giusto:
Questa guida descrive la pratica operativa, non dà pareri legali: per l'applicazione del regolamento al tuo caso rivolgiti al tuo consulente.
| Data | Obbligo | Chi riguarda | Fonte primaria | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40 | Contesto generale | Reg. (UE) 2025/40, GU UE L del 22/01/2025 | in vigore |
| 12/08/2026 | Applicazione generale: requisiti sulle sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori economici | Tutti gli operatori che immettono imballaggi o prodotti imballati | Reg. (UE) 2025/40 | in vigore |
| 12/08/2028 (o 24 mesi dagli atti di esecuzione, se successiva) | Etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali | Chi immette imballaggi sul mercato | art. 12, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| 01/01/2030 | Tutti gli imballaggi riciclabili (design for recycling; criteri attesi in atti di esecuzione entro il 01/01/2028) | Fabbricanti e importatori | art. 6, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| 01/01/2030 → 2040 | Contenuto minimo riciclato negli imballaggi in plastica, crescente per categoria | Chi immette imballaggi in plastica | art. 7, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| 01/01/2030 | Divieto dei formati monouso dell'Allegato V: multipack in plastica, ortofrutta < 1,5 kg, consumo in loco HoReCa, porzioni monodose di condimenti, miniature di cortesia del ricettivo | HoReCa, ricettivo, GDO, ortofrutta, beverage | art. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| 31/12/2030 | Riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite: −5% vs 2018 — obbligo degli Stati membri (contesto) | Stati membri | art. 43, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
| 31/12/2035 · 31/12/2040 | Riduzione −10% · −15% vs 2018 — obbligo degli Stati membri (contesto) | Stati membri | art. 43, Reg. (UE) 2025/40 | futura |
Da quella data si applicano i requisiti generali del Regolamento (UE) 2025/40: sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori. Nessun formato di imballaggio è stato vietato in quella data: le restrizioni sui formati scattano dal 1° gennaio 2030.
Il regime sanzionatorio è definito dagli Stati membri. Non pubblichiamo importi finché non sono riscontrabili su un atto ufficiale: quando lo saranno, li troverai qui, con la fonte.
No. I crediti CSR sono un contributo volontario: non adempiono ad alcun obbligo del PPWR, né agli obblighi EPR o al contributo ambientale CONAI. Il confine è spiegato in Crediti plastici, CONAI ed EPR: cosa non sostituiscono.
I crediti plastici sono un contributo volontario.
I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).
Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.
I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.
Guida normativa
Le monodosi non sono vietate dal 12 agosto 2026: il divieto dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40 scatta il 1° gennaio 2030. La tabella per formato, con le fonti.
Guida normativa
I crediti plastici non sostituiscono PPWR, EPR, contributo CONAI né la rendicontazione: il confine tra strumento volontario e obblighi di legge, spiegato.