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Guida PPWR

Regolamento imballaggi PPWR: scadenzario degli obblighi 2026-2030

Guida Pubblicato il Ultima verifica normativa Di Plastic Credit Green Agency

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), in vigore dall'11 febbraio 2025, si applica dal 12 agosto 2026. Da quella data valgono i requisiti generali su sostanze, dichiarazione di conformità e ruoli degli operatori economici. Le restrizioni sui formati monouso, la riciclabilità obbligatoria e il contenuto minimo riciclato scattano invece dal 1° gennaio 2030. In questa pagina trovi ogni scadenza con l'articolo e la fonte primaria, riga per riga.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte. i crediti non adempiono al PPWR: il confine

Che cos'è il PPWR e da quando si applica

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 gennaio 2025 ed è entrato in vigore l'11 febbraio 2025. È un regolamento, non una direttiva: si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.

L'applicazione generale è iniziata il 12 agosto 2026. Non è la data in cui «tutto è vietato»: è la data da cui valgono i requisiti generali, mentre gli obblighi più incisivi hanno scadenze proprie, distribuite fino al 2040. È esattamente qui che gran parte dei contenuti in circolazione fa confusione: questa pagina esiste per tenere le date separate e verificate.

Cosa è già in vigore dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 si applicano i requisiti generali del regolamento: le regole sulle sostanze presenti negli imballaggi, la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica, la definizione dei ruoli e delle responsabilità degli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori).

Cosa significa in pratica: se immetti sul mercato imballaggi o prodotti imballati, da quella data devi sapere quale ruolo ricopri nella catena e quali documenti ti competono. Nessun formato è stato vietato in quella data.

Cosa scatta dal 1° gennaio 2030

Tre blocchi di obblighi hanno come data il 1° gennaio 2030:

  1. Riciclabilità (art. 6). Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili secondo criteri di progettazione per il riciclo, articolati in classi di prestazione. I criteri operativi sono attesi in atti di esecuzione entro il 1° gennaio 2028.
  2. Contenuto minimo riciclato (art. 7). Gli imballaggi in plastica dovranno contenere percentuali minime di plastica riciclata, differenziate per categoria e crescenti fino al 2040.
  3. Restrizioni sui formati monouso (art. 25 e Allegato V). Dal 1° gennaio 2030 è vietato immettere sul mercato alcuni formati: gli imballaggi in plastica monouso raggruppati (film dei multipack), quelli per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, quelli per cibi e bevande consumati nei locali del settore HoReCa, le porzioni monodose di condimenti e salse nel consumo in loco, le miniature di cortesia del settore ricettivo. Per il dettaglio formato per formato: Monodosi in hotel e ristoranti: le date vere del PPWR.

Chi è «fabbricante»: il punto sul private label

Per l'art. 3, par. 1, punto 13 del regolamento, fabbricante è chi fabbrica un imballaggio o un prodotto imballato, oppure lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio. Tradotto: anche l'azienda che fa produrre packaging a marchio proprio (private label) assume gli obblighi del fabbricante — documentazione tecnica e dichiarazione di conformità comprese. È il punto che più spesso sorprende le PMI: l'obbligo non segue chi stampa l'imballaggio, segue il marchio.

Etichettatura: la data non è il 2026

L'etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali (art. 12), basata su pittogrammi per facilitare la raccolta differenziata, si applica dal 12 agosto 2028 — oppure da 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione che ne definiscono formato e specifiche, se successiva. È previsto un periodo transitorio per gli imballaggi fabbricati o importati prima di quella data. Chi la colloca nel 2026 confonde l'applicazione generale del regolamento con questo obbligo specifico.

Gli obiettivi di riduzione: contesto, non adempimento

Il regolamento fissa obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite: −5% entro il 31/12/2030, −10% entro il 2035, −15% entro il 2040, rispetto al 2018 (art. 43). Sono obiettivi a carico degli Stati membri, non delle singole imprese: li riportiamo come contesto, perché orienteranno le politiche nazionali, non perché siano un adempimento della tua azienda.

Cosa può fare adesso un'azienda

Tre azioni concrete, nell'ordine giusto:

  1. Mappare il proprio ruolo (fabbricante, importatore, distributore — incluso il private label) e la documentazione richiesta dal 12 agosto 2026.
  2. Ridurre dove si può ridurre. La progettazione e la scelta dei formati vengono prima di qualunque altra cosa: gli obblighi 2030 premiano chi inizia adesso.
  3. Misurare il residuo. Sapere quanti chilogrammi di plastica restano nel proprio perimetro dopo la riduzione è il dato che serve per ogni decisione successiva — e in gran parte esiste già nei documenti aziendali, a partire dalla dichiarazione CONAI. Per una prima stima: misura il residuo.

Questa guida descrive la pratica operativa, non dà pareri legali: per l'applicazione del regolamento al tuo caso rivolgiti al tuo consulente.

La tabella delle scadenze 2026-2030

La tabella delle scadenze 2026-2030
DataObbligoChi riguardaFonte primariaStato
11/02/2025Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40Contesto generaleReg. (UE) 2025/40, GU UE L del 22/01/2025in vigore
12/08/2026Applicazione generale: requisiti sulle sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori economiciTutti gli operatori che immettono imballaggi o prodotti imballatiReg. (UE) 2025/40in vigore
12/08/2028 (o 24 mesi dagli atti di esecuzione, se successiva)Etichetta armonizzata sulla composizione dei materialiChi immette imballaggi sul mercatoart. 12, Reg. (UE) 2025/40futura
01/01/2030Tutti gli imballaggi riciclabili (design for recycling; criteri attesi in atti di esecuzione entro il 01/01/2028)Fabbricanti e importatoriart. 6, Reg. (UE) 2025/40futura
01/01/2030 → 2040Contenuto minimo riciclato negli imballaggi in plastica, crescente per categoriaChi immette imballaggi in plasticaart. 7, Reg. (UE) 2025/40futura
01/01/2030Divieto dei formati monouso dell'Allegato V: multipack in plastica, ortofrutta < 1,5 kg, consumo in loco HoReCa, porzioni monodose di condimenti, miniature di cortesia del ricettivoHoReCa, ricettivo, GDO, ortofrutta, beverageart. 25 e Allegato V, Reg. (UE) 2025/40futura
31/12/2030Riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite: −5% vs 2018 — obbligo degli Stati membri (contesto)Stati membriart. 43, Reg. (UE) 2025/40futura
31/12/2035 · 31/12/2040Riduzione −10% · −15% vs 2018 — obbligo degli Stati membri (contesto)Stati membriart. 43, Reg. (UE) 2025/40futura

Changelog

  • 30/07/2026 — Prima stesura dello scadenzario. Date verificate su fonte istituzionale (Commissione europea, DG Ambiente; orientamenti C(2026) 2151 final del 30/03/2026) e registro fonti interno. — Reg. (UE) 2025/40.

Fonti

  • Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) — EUR-Lex
  • Commissione europea, DG Ambiente — pagina Packaging waste
  • Commissione europea, orientamenti C(2026) 2151 final del 30/03/2026 — documento
Cosa è cambiato esattamente il 12 agosto 2026?

Da quella data si applicano i requisiti generali del Regolamento (UE) 2025/40: sostanze, dichiarazione di conformità, ruoli degli operatori. Nessun formato di imballaggio è stato vietato in quella data: le restrizioni sui formati scattano dal 1° gennaio 2030.

Ci sono sanzioni per chi non si adegua?

Il regime sanzionatorio è definito dagli Stati membri. Non pubblichiamo importi finché non sono riscontrabili su un atto ufficiale: quando lo saranno, li troverai qui, con la fonte.

Comprare crediti plastici mi mette in regola con il PPWR?

No. I crediti CSR sono un contributo volontario: non adempiono ad alcun obbligo del PPWR, né agli obblighi EPR o al contributo ambientale CONAI. Il confine è spiegato in Crediti plastici, CONAI ed EPR: cosa non sostituiscono.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

Per approfondire

Guida normativa

Monodosi e monouso in hotel e ristoranti: le date vere del PPWR

Le monodosi non sono vietate dal 12 agosto 2026: il divieto dell'Allegato V del Regolamento (UE) 2025/40 scatta il 1° gennaio 2030. La tabella per formato, con le fonti.

Guida normativa

Crediti plastici, CONAI ed EPR: cosa sono e cosa non sono

I crediti plastici non sostituiscono PPWR, EPR, contributo CONAI né la rendicontazione: il confine tra strumento volontario e obblighi di legge, spiegato.