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VSME: come si compila il capitolo su imballaggi e rifiuti

Guida Pubblicata il Ultima verifica normativa di Francesco Panetta · fondatore di Plastic Credit Green Agency

Il VSME è il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese non quotate micro, piccole e medie: consegnato da EFRAG alla Commissione europea il 17 dicembre 2024 e raccomandato dalla Commissione con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025. Imballaggi e rifiuti stanno nella disclosure B7 – Uso delle risorse, economia circolare e gestione dei rifiuti (Modulo Base, par. 37–38), che chiede tre numeri: rifiuti annui totali per tipo (pericolosi e non), quota annua reindirizzata a riciclaggio o riutilizzo, e — per i settori con flussi significativi di materiali, imballaggio incluso — il flusso di massa annuo dei materiali. Per compilarla servono kg misurati, un perimetro dichiarato e un periodo di riferimento.

Tutte le scadenze, anche fuori dal PPWR: il calendario in una pagina

Come funziona il VSME (il minimo indispensabile)

È volontario e si rivolge alle imprese non quotate micro, piccole e medie. Le soglie dimensionali sono quelle dell'art. 3, parr. 1–3, della dir. 2013/34/UE come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 — le cifre in euro valgono solo nel testo emendato. Ha due moduli: il Modulo Base (B1–B11) — target per le microimprese e requisito minimo per tutte le altre — e il Modulo Onnicomprensivo (C1–C9), che presuppone il Base. Nella versione italiana pubblicata in GU UE il VSME è denominato «principio volontario di rendicontazione di sostenibilità» (allegato I della Racc. 2025/1710; gli orientamenti pratici sono l'allegato II).

Dove stanno imballaggi e rifiuti: la disclosure B7 (par. 37–38)

Dove stanno imballaggi e rifiuti: la disclosure B7 (par. 37–38)
ParagrafoCosa chiedeIl dato da produrre
Par. 37Se e come l'impresa applica i principi di economia circolareDescrizione sintetica di pratiche effettive (non intenzioni)
Par. 38(a)Produzione annua totale di rifiuti ripartita per tipoMassa/anno di rifiuti non pericolosi e pericolosi, separati
Par. 38(b)Totale annuo reindirizzato a riciclaggio o riutilizzoMassa/anno effettivamente avviata a riciclo o riuso
Par. 38(c)Flusso di massa annuo dei materiali pertinenti, se il settore usa flussi significativi di materialiMassa/anno dei materiali utilizzati — il testo cita come esempi «industria manifatturiera, costruzione, imballaggio o altro»

I tre numeri si costruiscono, non si stimano

La differenza tra un B7 difendibile e uno decorativo sta in tre scelte dichiarate: kg misurati (pesate, registri di carico/scarico, formulari — non percentuali a sentimento), perimetro (quali sedi, quali flussi: produzione, magazzino, uffici — per gli uffici: Quanto pesa la plastica di un ufficio da dieci persone), periodo (anno civile o esercizio, dichiarato e costante). Per il par. 38(c) sul flusso dei materiali, chi già compila la dichiarazione CONAI ha un punto di partenza: i dati di imballaggio gestiti per l'EPR (La tua dichiarazione CONAI contiene già la tua impronta plastica).

Chi te lo chiederà: banche e clienti obbligati

  • Il VSME è costruito anche per le richieste della finanza: nell'Appendice C il datapoint B7 par. 38(a) è mappato all'indicatore obbligatorio n. 9 della Tabella 1, allegato I, del Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (SFDR, «Hazardous waste and radioactive waste ratio»). I dati rifiuti serviranno quindi a banche e investitori — il contesto è in ESG e accesso al credito: quali dati chiede la banca a una PMI.
  • La Racc. (UE) 2025/1710 (punti 4–5) raccomanda a imprese obbligate, banche e assicurazioni di limitare le richieste alle PMI della catena del valore a quanto previsto dal VSME.
  • Con l'Omnibus I (Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, in vigore dal 18 marzo 2026) l'obbligo di rendicontazione resta solo sopra 450 mln € di ricavi netti E 1.000 dipendenti medi; le imprese fino a 1.000 dipendenti nella catena del valore di un'impresa obbligata sono «imprese protette»: hanno il diritto di rifiutare richieste di informazioni eccedenti gli standard volontari (art. 19-bis, par. 3, dir. 2013/34/UE come modificato) e le clausole contrattuali contrarie non sono vincolanti.
  • Tradotto: il questionario del cliente grande arriva comunque. Il perimetro raccomandato alle controparti dalla Racc. (UE) 2025/1710 (punti 4–5) è quello dei dati VSME; il diritto di rifiutare le richieste eccedenti spetta invece solo alle imprese protette. Come prepararsi: Questionario ESG del cliente: come rispondere alla parte imballaggi.

Domande frequenti

Il VSME è obbligatorio?

No: è volontario per definizione. Dopo la Direttiva (UE) 2026/470 l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità riguarda solo le imprese sopra 450 mln € di ricavi netti e 1.000 dipendenti medi. Per le imprese non obbligate il VSME è lo standard che la Raccomandazione (UE) 2025/1710 raccomanda per rispondere in modo uniforme alle richieste di banche e clienti — la stessa raccomandazione (punti 4–5) chiede alle controparti di limitare le richieste alle PMI della catena del valore a quanto il VSME prevede. Il diritto di rifiutare le richieste eccedenti gli standard volontari spetta invece solo alle «imprese protette», cioè alle imprese fino a 1.000 dipendenti nella catena del valore di un'impresa obbligata (art. 19-bis, par. 3, dir. 2013/34/UE come modificato).

Che differenza c'è tra Modulo Base e Modulo Onnicomprensivo?

Il Modulo Base (B1–B11) è il target per le microimprese e il requisito minimo per le altre; il Modulo Onnicomprensivo (C1–C9) aggiunge informazioni tipicamente richieste da banche, investitori e clienti corporate e presuppone l'applicazione del Base. La disclosure B7 su rifiuti e materiali sta nel Modulo Base.

I dati della dichiarazione CONAI bastano per compilare B7?

No, ma aiutano. La dichiarazione CONAI riguarda gli imballaggi immessi al consumo; B7 chiede i rifiuti prodotti (38a–b) e i flussi di massa dei materiali (38c). Sono perimetri diversi: i dati CONAI sono una base utile per il 38(c), non una risposta completa.

I crediti plastici entrano nel capitolo B7?

No. I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non riducono i kg di rifiuti prodotti che B7 chiede di dichiarare, non adempiono a obblighi EPR/CONAI o di rendicontazione e non sostituiscono la riduzione alla fonte. Nel riferire l'eventuale contributo, si comunica come tale — mai come neutralità raggiunta.

I crediti plastici sono un contributo volontario.

I crediti CSR non costituiscono adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026, né degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR) e dei contributi ambientali CONAI, né degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità (CSRD/ESRS).

Non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte, la riprogettazione degli imballaggi, il riciclo o qualunque altro obbligo di legge: si affiancano a queste azioni come contributo volontario aggiuntivo, misurato e documentato.

I dati del percorso — chilogrammi misurati, crediti ritirati, certificato di ritiro — possono essere utilizzati come informazioni documentate nella tua rendicontazione di sostenibilità, ma non sostituiscono alcun adempimento.

B7 chiede numeri, non aggettivi: massa per tipo, perimetro, periodo. Quanti kg di plastica attraversano davvero la tua azienda, e in quale perimetro?

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Fonti

  1. EFRAG, VSME Standard — principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese non quotate micro, piccole e medie; consegnato alla Commissione europea il 17/12/2024 (par. 2; par. 5–6; B7 par. 37–38; Appendice C par. 245–246) — EFRAG — PDF ufficiale su efrag.org; link diretto da aggiungere in pubblicazione (registro fonti §8.1)
  2. Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025 (C/2025/4984), GU UE serie L del 5.8.2025 — allegato I: testo italiano del VSME (incl. par. 38(c) con «imballaggio» tra i settori-esempio); allegato II: orientamenti; punti 1–9 — EUR-Lex (ELI) — registro fonti §8.2
  3. Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026, GU UE serie L del 26.2.2026, in vigore dal 18 marzo 2026 (soglie 450 mln € / 1.000 dipendenti; imprese protette, art. 19-bis, par. 3, dir. 2013/34/UE come modificato) — EUR-Lex (ELI) — registro fonti §8.3
  4. Direttiva 2013/34/UE, art. 3, parr. 1–3, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 (soglie dimensionali: le cifre in euro valgono solo nel testo emendato) — EUR-Lex (ELI) · direttiva delegata: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/2775/oj — registro fonti §8.5
  5. Regolamento delegato (UE) 2022/1288 (SFDR): indicatore obbligatorio n. 9, Tabella 1, allegato I — citato attraverso la mappatura dell'Appendice C del VSME, non riscontrato sul regolamento — EUR-Lex (ELI) — registro fonti §8.4