La Legge 11 marzo 2026, n. 34 — la legge annuale sulle piccole e medie imprese, in vigore dal 7 aprile 2026 — dedica gli articoli 18-23 alle recensioni online.
La prima cosa da sapere è il perimetro, perché è più stretto di come viene raccontato in giro: l'articolo 18 la applica alle strutture del turismo (ricettive e termali), alla ristorazione (ristoranti, pizzerie, bar, catering) e alle attrazioni turistiche situate in Italia. Non è una disciplina generale di tutte le imprese.
Dentro quel perimetro, l'articolo 19 fissa i requisiti di liceità di una recensione: dev'essere rilasciata entro trenta giorni dall'utilizzo del prodotto o dalla fruizione del servizio, riguardare l'esperienza effettivamente vissuta, non essere frutto di sconti, benefici o altra utilità promessi o erogati dal fornitore; e decorsi due anni dalla pubblicazione perde la propria liceità per significativa mancanza di attualità. L'articolo 20 vieta l'acquisto e la cessione di recensioni a qualsiasi titolo. Vigila l'AGCM, che in attuazione dell'articolo 21 ha messo in consultazione pubblica uno schema di linee guida (approvato in via preliminare il 23 giugno 2026, consultazione chiusa il 15 luglio 2026).
La disciplina è ricostruita in dettaglio, con i termini dei trenta giorni e dei due anni, in questa analisi della Legge 34/2026.
Fuori da quel perimetro le recensioni non sono terra di nessuno: restano le lettere bb-ter e bb-quater dell'articolo 23, che valgono per chiunque raccolga o mostri recensioni.