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Guida fiscale e contabile

La fattura dei crediti CSR: come si contabilizza e si deduce

Guida Pubblicata il Ultima verifica normativa di Francesco Panetta · fondatore e amministratore

Nel percorso ricevi due fatture da due soggetti diversi: quella di Plastic Credit per la misurazione e l'assistenza, e quella del programma CSR per i crediti. La prima è un costo per servizi come una consulenza. La seconda è la domanda vera, e la risposta è la stessa: un costo per servizi, che si deduce nell'anno in cui ritiri i crediti a tuo nome, con l'IVA che assolvi tu perché il fornitore è in un altro Stato UE.

Questa guida spiega la regola articolo per articolo. Non scriviamo «100% deducibile»: scriviamo come si contabilizza, con le fonti, così chi ti assiste le verifica in dieci minuti.

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.

Due fatture, due soggetti

Plastic Credit Green Agency ti fattura la valutazione dell'impronta plastica e l'assistenza all'acquisto e al ritiro dei crediti: è un servizio, si registra fra i costi per servizi e si deduce per competenza. Su questa non c'è nulla da spiegare.

I crediti li fattura chi gestisce il programma CSR in Europa — oggi una società con sede in Estonia, che emette la fattura senza IVA italiana perché l'imposta la assolvi tu (vedi L'IVA). È questa la fattura su cui i consulenti si dividono: chi dice costo dell'anno, chi dice ammortamento, chi dice pubblicità. La divisione nasce dal non guardare cosa c'è dietro il documento.

Che cosa compri, e perché è un servizio

Paghi perché una quantità dichiarata di rifiuti plastici — i chilogrammi della tua impronta — venga rimossa e riciclata dal sistema del programma. Ricevi i crediti come ricevuta digitale di quella quantità (10 crediti per chilogrammo) e, quando li ritiri, un certificato nominativo che dice quanti chilogrammi hai finanziato. La prestazione è la rimozione; il credito è il veicolo della prova; il certificato è il risultato.

C'è un dettaglio che decide tutto il resto: finché non lo ritiri, il credito è un'attività che possiedi — per la legge italiana una cripto-attività (art. 67, c. 1, lett. c-sexies, TUIR), da tenere al costo, senza rivalutarla né svalutarla (art. 110, c. 3-bis). Ritirarlo è l'atto che la trasforma in costo. Dopo il ritiro non esiste più: resta il certificato.

Costo per servizi, non un bene da ammortizzare

Un'immobilizzazione immateriale è un costo che «non esaurisce la sua utilità in un solo periodo» (OIC 24, par. 4) e si iscrive nell'attivo solo se «è dimostrata la sua utilità futura» (par. 40). Un certificato di compensazione del 2026 non produce benefici nel 2029: la sua utilità si esaurisce con il ritiro.

E dal bilancio 2016 la legge ha chiuso la porta: gli oneri pluriennali capitalizzabili sono solo i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo (art. 2426, n. 5, c.c., come modificato dal D.Lgs. 139/2015; OIC 24, parr. 5 e 25-26). La pubblicità non è più ammortizzabile da dieci anni. Fiscalmente l'art. 108, c. 1, TUIR segue il bilancio: «le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio». Chi propone l'ammortamento in cinque anni applica una regola abrogata.

La voce giusta è B7, costi per servizi. Conta anche per l'IRAP: per ditte individuali e società di persone in regime naturale sono deducibili i servizi, non gli «oneri diversi di gestione» (art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997).

Quando si deduce: l'anno del ritiro

Le spese per servizi «si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate» (art. 109, c. 2, lett. b, TUIR). La prestazione è ultimata quando i crediti sono ritirati a tuo nome: la data del certificato è la data della deduzione, non quella del bonifico.

Per chi compra i crediti dell'anno e li ritira nell'anno, è semplice: costo dell'anno. Per chi compra una quantità pluriennale a un prezzo bloccato e ne ritira una parte ogni anno, ogni euro sta in uno di tre posti a fine esercizio.

Dove sta il costo a fine esercizio
A fine esercizio i crediti sono…Cosa sono per teDove stannoSi deduce?
Pagati, non ancora consegnatiUn anticipo per un servizio da ricevereCrediti verso fornitori (anticipi)Non ancora
Consegnati, non ritiratiUn'attività al costoAttivo circolante, al costoNon ancora
Ritirati, con certificatoUn servizio ultimatoConto economico, B7Sì, in quell'anno

Regola pratica: ritira entro il 31 dicembre i crediti dell'anno che vuoi dedurre. Chi paga a dicembre e ritira a gennaio deduce l'anno dopo. Se il contratto è invece a canone — una quantità fissa l'anno per più anni, ritirata dal fornitore — si usano i risconti attivi (OIC 18): stessa deduzione, una quota l'anno. In nessun caso un ammortamento.

L'IVA: fattura senza imposta, la assolvi tu

La rimozione di rifiuti è una prestazione di servizi (art. 3, DPR 633/1972), aliquota ordinaria del 22%. Resa a un'impresa italiana da un fornitore stabilito in un altro Stato UE, si considera effettuata in Italia (art. 7-ter) e l'imposta la deve il committente (art. 17, c. 2): per questo la fattura arriva senza IVA, con la dicitura «reverse charge» o «inversione contabile».

Cosa fai, in ordine: (1) se l'importo è in valuta, lo converti al cambio del giorno (art. 13, c. 4); (2) integri la fattura con imponibile, aliquota e imposta (artt. 46-47, D.L. 331/1993); (3) trasmetti allo SDI il documento TD17 entro il 15 del mese successivo alla ricezione; (4) la annoti nel registro delle vendite e in quello degli acquisti: IVA a debito e IVA a credito coincidono; (5) la detrai secondo la tua posizione (art. 19). Per chi ha piena detrazione l'operazione è neutra. Serve l'iscrizione al VIES.

Una precisazione di lessico che evita errori: «autofattura» è il documento verso fornitori extra-UE; verso un fornitore UE si integra la sua fattura. Lo SDI usa lo stesso codice per entrambe, e da lì nasce la confusione.

E una cautela: un fornitore senza stabile organizzazione in Italia non può addebitarti IVA italiana su un servizio B2B — l'inversione contabile è obbligatoria. Se ricevessi una fattura con IVA esposta, chiedi prima di detrarla.

Le tre cose che rendono il costo difendibile

La legge non è il punto debole. Lo è la carta. In un controllo, per i costi da servizi l'onere di provare esistenza e inerenza è tuo (Cass., sez. trib., ord. n. 26312 del 29/09/2025). Tre cose lo chiudono.

  1. Una fattura che dice cosa hai comprato. Natura, qualità e quantità del servizio sono obbligatorie (art. 21, c. 2, lett. g, DPR 633/1972): chilogrammi, numero di crediti, periodo. Se la descrizione è generica, la Corte di Giustizia UE (C-516/14, Barlis 06) ammette che la sostanza si provi con documenti che rinviano alla fattura: contratto o ordine, e la Scheda di Attestazione del Servizio.
  2. Il certificato di ritiro a tuo nome, con la data e l'identificativo della transazione: è la prova che il servizio è ultimato, e fissa l'anno della deduzione.
  3. La finalità d'impresa, scritta. Il questionario del cliente che te l'ha chiesto, la richiesta della banca, il bando, la policy ESG: l'inerenza è un giudizio qualitativo — basta che il costo appartenga all'attività, anche in via indiretta o futura (Cass., sez. trib., ord. n. 450 dell'11/01/2018 e sent. n. 18904 del 17/07/2018) — ma va provata.

Conserva tutto in un fascicolo unico: serve al fisco e, identico, al bilancio di sostenibilità.

Perché non è pubblicità, rappresentanza o liberalità

Pubblicità: il fornitore non promuove la tua impresa; che tu comunichi il risultato dopo non cambia ciò che hai comprato. E non conviene: anche la pubblicità si deduce nell'anno, quindi il vantaggio è zero e il rischio di riqualificazione è tutto.

Rappresentanza: nessuna ospitalità, nessun omaggio a terzi — e i limiti percentuali sui ricavi la renderebbero peggiore.

Liberalità: c'è una controprestazione, chilogrammi rimossi e certificato — ma attenzione ai documenti che ti chiamano «sostenitore»: la parola giusta è cliente.

Questa è la regola, con le fonti. Il tuo consulente la applica alla tua posizione: per questo, come su ogni pagina di questo sito, vale la riga che segue.

Domande

Compro una quantità pluriennale: deduco tutto nell'anno in cui pago?

No, se sei in contabilità ordinaria: deduci ogni anno la parte che ritiri in quell'anno; il resto resta nell'attivo come anticipo o come credito al costo. Le imprese in contabilità semplificata e i professionisti, che deducono per cassa, seguono il pagamento — ma il servizio deve essere reale e documentato allo stesso modo.

Il mio commercialista vuole ammortizzarla in cinque anni.

Chiedigli su quale norma: dal bilancio 2016 l'art. 2426, n. 5, c.c. ammette la capitalizzazione solo per impianto, ampliamento e sviluppo (OIC 24, parr. 5 e 25-26). Un servizio che si esaurisce con il ritiro non ha utilità futura da ammortizzare.

La fattura dei crediti arriva senza IVA: è un errore?

No: il fornitore è in un altro Stato UE e l'imposta la assolvi tu con l'integrazione e il TD17 (art. 17, c. 2, DPR 633/1972). L'errore sarebbe il contrario: IVA italiana esposta da un fornitore senza stabile organizzazione in Italia.

E la fattura di Plastic Credit?

Costo per servizi, per competenza, come qualunque consulenza: valutazione dell'impronta e assistenza. Nessuna delle particolarità di questa guida la riguarda.

Se il tuo consulente ha una domanda che questa pagina non copre, la risposta sta nei documenti: richiedi la valutazione dell'impronta plastica e vedrai esattamente quali sono. Oppure parti dal numero: calcola l'impronta.

Richiedi la valutazione della tua impronta plastica

Ricevi la stima dei chilogrammi e il preventivo entro 48 ore lavorative.

Fonti

  1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): art. 67, c. 1, lett. c-sexies (cripto-attività); art. 108, c. 1 (spese relative a più esercizi); art. 109, c. 2, lett. b (ultimazione delle prestazioni di servizi); art. 110, c. 3-bis (valutazione al costo) — Normattiva — riscontrato il 06/09/2026
  2. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: artt. 3 (prestazioni di servizi), 7-ter (territorialità), 13, c. 4 (cambio), 17, c. 2 (inversione contabile), 19 (detrazione), 21, c. 2, lett. g (contenuto della fattura) — Normattiva — riscontrato il 06/09/2026
  3. D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 46 e 47 (integrazione della fattura intracomunitaria) — Normattiva — riscontrato il 06/09/2026
  4. Codice civile, art. 2426, n. 5, come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 (oneri pluriennali capitalizzabili: solo impianto, ampliamento e sviluppo) — Normattiva — riscontrato il 06/09/2026
  5. D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5 e 5-bis (base imponibile IRAP) — Normattiva — riscontrato il 06/09/2026
  6. Corte di Giustizia UE, causa C-516/14 (Barlis 06), sentenza 15 settembre 2016: la descrizione generica in fattura può essere integrata da documenti che vi rinviano — EUR-Lex — riscontrato il 06/09/2026
  7. OIC 24 «Immobilizzazioni immateriali», parr. 4, 5, 25-26 e 40; OIC 18 «Ratei e risconti» — Fondazione OIC — principi consultabili su fondazioneoic.eu; link diretto al singolo principio da aggiungere quando stabile (stessa regola già applicata alla fonte EFRAG)
  8. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023 (cripto-attività) — agenziaentrate.gov.it, sezione «Normativa e prassi › Circolari» — citata senza link diretto: l'URL del documento non è risultato stabile al riscontro del 06/09/2026, e un link che si rompe è peggio di nessun link
  9. Corte di Cassazione, sez. tributaria: ordinanza n. 450 dell'11 gennaio 2018; sentenza n. 18904 del 17 luglio 2018; ordinanza n. 26312 depositata il 29 settembre 2025 (inerenza come giudizio qualitativo; onere della prova a carico del contribuente) — Numero, data e contenuto riscontrati il 06/09/2026; italgiure non è raggiungibile dagli strumenti automatici, la citazione è per estremi

Per approfondire