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Claim ambientali: la responsabilità è anche di chi consiglia

C'è una riga che abbiamo scritto per un altro contesto — i fornitori — e che vale altrettanto per chi assiste un'azienda da consulente.

La riga

Un claim ambientale del fornitore senza prova, ridistribuito a un cliente o a un consumatore, diventa un rischio anche di chi lo ridistribuisce: dal 27 settembre 2026 le pratiche ingannevoli si applicano lungo tutta la filiera.

Cosa significa quando il fornitore sei tu del consiglio

Quella riga l'abbiamo scritta pensando a un'azienda che riceve un claim dal proprio fornitore e lo rigira al cliente finale. Il meccanismo però non guarda in faccia il ruolo: guarda chi mette la frase in circolazione.

Per un commercialista o un consulente si traduce in un caso concreto: se scrivi, riscrivi o avalli una frase ambientale del cliente — in una nota integrativa, in un bilancio di sostenibilità volontario, in una comunicazione — e quella frase non è dimostrabile, il rischio non riguarda solo il cliente che l'ha detta per primo.

Tre da non avallare, tre da chiedere sempre

Da non scrivere né avallare senza un documento dietro:

  • «Impatto zero».
  • «100% sostenibile».
  • «Compensa tutta la plastica prodotta».

Da chiedere sempre, prima di validare un claim del cliente:

  • Qual è la fonte del numero.
  • A quale perimetro e a quale periodo si riferisce.
  • Chi può verificarlo, in modo indipendente da chi lo afferma.

Le tre formulazioni di sinistra non sono un elenco nostro: sono le stesse che il D.lgs. 30/2026 rende contestabili quando arrivano senza perimetro, senza data e senza un documento che le regga.

Per la checklist operativa completa: Claim ambientali, la checklist. Per cosa cambia nel dettaglio dal 27 settembre: Green claims sulla plastica. Se il cliente ha bisogno del numero prima della frase, il calcolatore dell'impronta plastica è il punto di partenza gratuito. → Torna all'area professionisti

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