Glossario · Obblighi e norme
EPR — responsabilità estesa del produttore
La responsabilità estesa del produttore (EPR, extended producer responsibility) è il principio per cui chi immette un prodotto sul mercato risponde anche della sua gestione a fine vita, finanziando raccolta, riciclo e recupero. Per gli imballaggi, in Italia, si attua con l'adesione al sistema CONAI — o a un sistema autonomo riconosciuto — e con il contributo ambientale.
In pratica
Il principio è europeo (direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, artt. 8 e 8-bis) ed è recepito nel Testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006), che per gli imballaggi fissa gli obblighi di produttori e utilizzatori (art. 221) e il ruolo del CONAI (art. 224). È un obbligo di legge, dovuto a prescindere da qualunque iniziativa volontaria. C'è però un uso legittimo del lavoro già fatto: i chilogrammi dichiarati per il contributo sono un dato documentato, riutilizzabile come base della misurazione dell'impronta plastica — non si risparmia un obbligo, si riusa un dato.
Cosa non significa
- Non è volontario e non ha un'alternativa: l'adesione e il contributo sono dovuti per legge.
- Non si assolve con i crediti plastici: i crediti CSR non sostituiscono e non riducono il contributo CONAI né alcun obbligo EPR — non di un euro, in nessun caso.
- Non coincide con il PPWR: l'EPR riguarda il finanziamento del fine vita, il PPWR le caratteristiche e la documentazione degli imballaggi.
Dove lo incontri
Fonte
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 221 e art. 224 — Normattiva; direttiva 2008/98/CE, artt. 8 e 8-bis — EUR-Lex.
Voci collegate
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.