Glossario · Obblighi e norme
PPWR — Regolamento (UE) 2025/40
Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) è il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio: in vigore dall'11 febbraio 2025, si applica dal 12 agosto 2026, con obblighi a scadenze progressive fino al 2040. È un regolamento, non una direttiva: si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza recepimento nazionale.
In pratica
Dal 12 agosto 2026 valgono i requisiti generali: regole sulle sostanze, dichiarazione di conformità e documentazione tecnica, ruoli e responsabilità degli operatori economici. Dal 1° gennaio 2030 scattano la riciclabilità di tutti gli imballaggi (art. 6), il contenuto minimo riciclato negli imballaggi in plastica (art. 7) e le restrizioni su alcuni formati monouso (art. 25 e Allegato V: multipack in plastica, ortofrutta sotto 1,5 kg, consumo in loco HoReCa, monodosi di condimenti, miniature di cortesia). L'etichetta armonizzata sulla composizione dei materiali (art. 12) si applica dal 12 agosto 2028, o da 24 mesi dopo gli atti di esecuzione se successiva. Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti pro capite (−5% al 2030, −10% al 2035, −15% al 2040, art. 43) sono a carico degli Stati membri, non delle singole imprese.
Cosa non significa
- Non significa che dal 12 agosto 2026 «tutto è vietato»: nessun formato è stato vietato in quella data; i divieti scattano dal 2030.
- Non si adempie con i crediti plastici: il PPWR chiede caratteristiche degli imballaggi e documentazione di conformità; nessun acquisto di crediti modifica un imballaggio.
- Non è la Green Claims Directive né il D.lgs. 30/2026: il PPWR riguarda gli imballaggi, le asserzioni ambientali sono un'altra disciplina.
- Non è la plastic tax e non ha nulla a che vedere con il contributo CONAI, che resta dovuto a parte.
Dove lo incontri
Fonte
- Regolamento (UE) 2025/40 — EUR-Lex; Commissione europea, DG Ambiente — Packaging waste.
Voci collegate
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.