Glossario · Obblighi e norme
Plastic tax
La plastic tax è l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) prevista dalla legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634-658); la sua decorrenza è stata rinviata più volte da leggi successive.
In pratica
I MACSI sono i manufatti monouso che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, realizzati con l'impiego anche parziale di materie plastiche e non concepiti per essere riutilizzati; la legge esclude, tra l'altro, i manufatti compostabili e i dispositivi medici. Il soggetto passivo è chi fabbrica o importa i MACSI, con obblighi dichiarativi propri. Qualunque sia lo stato di applicazione alla data in cui leggi, una cosa non cambia: l'acquisto di crediti plastici non riduce, non sospende e non sostituisce alcun obbligo tributario.
Cosa non significa
- Non è il contributo ambientale CONAI: quello è un contributo consortile dovuto sugli imballaggi immessi; questa è un'imposta sul consumo, con presupposti e soggetti diversi.
- Non è un'imposta europea: la «plastica non riciclata» pesa nel calcolo del contributo degli Stati al bilancio UE, ma quella è una risorsa propria dell'Unione, non un'imposta sulle imprese.
- Non si compensa con i crediti: i crediti CSR non incidono su alcuna imposta.
Dove lo incontri
Fonte
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 634-658 — Normattiva.
Voci collegate
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.