Vai al contenuto principale
Menu

Glossario · Claim e comunicazione

D.lgs. 30/2026 (e direttiva (UE) 2024/825)

Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 56 del 9 marzo 2026) recepisce in Italia la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e modifica il Codice del Consumo: introduce le definizioni di asserzione ambientale, asserzione ambientale generica ed etichetta di sostenibilità (art. 18) e amplia l'elenco delle pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli (art. 23, comma 1). Si applica dal 27 settembre 2026.

In pratica

Diventano in ogni caso ingannevoli, senza valutazione caso per caso: l'asserzione ambientale generica non dimostrata (lett. d-bis); l'asserzione sull'intero prodotto o sull'intera attività quando riguarda solo un aspetto (lett. d-ter); il claim di impatto neutro, ridotto o positivo basato sulla compensazione delle emissioni di gas serra (lett. d-quater); l'etichetta di sostenibilità senza sistema di certificazione né stabilita da autorità pubbliche (lett. b-bis); presentare requisiti imposti per legge come tratto distintivo dell'offerta (lett. l-bis). Le asserzioni su prestazioni ambientali future richiedono impegni chiari, pubblici e verificabili in un piano di attuazione (art. 21, lett. b-ter). Controlla l'AGCM.

Cosa non significa

Dove lo incontri

Fonte

Voci collegate

I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.