Glossario · Fisco e contabilità
Reverse charge (inversione contabile)
Il reverse charge, o inversione contabile, è il meccanismo IVA per cui l'imposta è dovuta dal cliente invece che dal fornitore. Vale, tra l'altro, per le prestazioni di servizi rese a un'impresa italiana da un fornitore stabilito in un altro Stato dell'Unione europea: l'operazione si considera effettuata in Italia (art. 7-ter del DPR 633/1972) e l'imposta la deve il committente (art. 17, comma 2). Per questo la fattura arriva senza IVA.
In pratica
Cosa fa il cliente, in ordine: se l'importo è in valuta, lo converte al cambio del giorno (art. 13, comma 4); integra la fattura con imponibile, aliquota e imposta (artt. 46-47 del D.L. 331/1993); trasmette allo SDI il documento TD17 entro il 15 del mese successivo alla ricezione; annota la fattura nel registro delle vendite e in quello degli acquisti — IVA a debito e IVA a credito coincidono; la detrae secondo la propria posizione (art. 19). Per chi ha piena detrazione l'operazione è neutra. Serve l'iscrizione al VIES. È il caso della fattura dei crediti CSR, che arriva da un fornitore stabilito in un altro Stato UE.
Cosa non significa
- Non è un'esenzione: l'IVA c'è, al 22%; la assolve il cliente con l'integrazione.
- Non è un errore la fattura senza IVA: l'errore sarebbe il contrario — IVA italiana esposta da un fornitore senza stabile organizzazione in Italia, che non può addebitarla su un servizio tra imprese.
- Non è «autofattura»: quella è il documento verso fornitori extra-UE; verso un fornitore UE si integra la sua fattura. Lo SDI usa lo stesso codice per entrambe, e da lì nasce la confusione.
- Non cambia la deducibilità del costo, che segue le sue regole: competenza e inerenza.
Dove lo incontri
Fonte
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 17 e 19 — Normattiva; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 46-47 — Normattiva (fonti già riscontrate per la guida D98).