Glossario · Obblighi e norme
VSME
Il VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) è il principio volontario di rendicontazione di sostenibilità per le imprese non quotate micro, piccole e medie: consegnato da EFRAG alla Commissione europea il 17 dicembre 2024 e raccomandato con la Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025.
In pratica
Ha due moduli: il Modulo Base (B1–B11), target per le microimprese e requisito minimo per le altre, e il Modulo Onnicomprensivo (C1–C9), che presuppone il Base. Imballaggi e rifiuti stanno nella disclosure B7 (par. 37-38): rifiuti annui totali per tipo, quota reindirizzata a riciclaggio o riutilizzo e, per i settori con flussi significativi di materiali, il flusso di massa annuo — imballaggio incluso. Per compilarla servono chilogrammi misurati, un perimetro dichiarato e un periodo costante. La Raccomandazione (punti 4-5) chiede a imprese obbligate, banche e assicurazioni di limitare le richieste alle PMI della catena del valore a quanto il VSME prevede.
Cosa non significa
- Non è obbligatorio, per nessuno, e non lo è mai stato: è volontario per definizione.
- Non è un «bilancio di sostenibilità certificato»: è uno standard di rendicontazione, non un attestato.
- Non si compila con i crediti: i crediti CSR non riducono i chilogrammi di rifiuti che B7 chiede di dichiarare e non entrano nel capitolo come neutralità.
Dove lo incontri
Fonte
- Raccomandazione (UE) 2025/1710 — EUR-Lex; EFRAG, VSME (fonti già riscontrate nella guida).
Voci collegate
I crediti CSR sono un contributo volontario aggiuntivo: non adempiono agli obblighi PPWR, EPR/CONAI o di rendicontazione di sostenibilità, e non sostituiscono la riduzione della plastica alla fonte.